Agrofauna

Controllo dei predatori

Il controllo numerico delle specie antagoniste viene spesso indicato come una delle misure possibili da adottare per tutelare e incrementare la piccola selvaggina stanziale all’interno degli istituti faunistici.

La forte antropizzazione degli ambienti agricoli che si è registrata nel corso degli ultimi decenni, che ha portato a trasformazioni ambientali ed alla presenza costante di fonti trofiche di origine antropica, ha favorito l’espansione di alcune specie di predatori generalisti come la volpe, i corvidi ed il cinghiale. L’aumento di queste specie determina, sia per l’azione predatoria, ed in minor misura per la competizione per le risorse trofiche, una riduzione di numerosità delle specie di fauna stanziale, quali ad esempio il fagiano e la lepre. In questo contesto diventa fondamentale, al fine di ristabilire l’equilibrio ecologico, intervenire con il controllo numerico delle specie antagoniste.Tali interventi vengono realizzati, al di fuori della stagione venatoria, da operatori specializzati e formati mediante appositi corsi riconosciuti da ISPRA.Le metodologie di controllo sono disciplinate da apposite determine della Regione Toscana.L’articolo 19 della Legge Nazionale 157/92, definisce i motivi che possono portare alla messa in opera di piani di controllo di specie selvatiche cosiddette “antagoniste” all’interno di aree protette ed interdette all’attività venatoria:

  • migliore gestione del patrimonio zootecnico
  • tutela del suolo
  • motivi sanitari
  • selezione biologica
  • tutela del patrimonio storico-artistico
  • tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche

Negli anni Agrofauna ha collaborato fornendo assistenza tecnica a vari Enti preposti al controllo di tali specie.I piani di controllo devono essere:

  • esercitati selettivamente
  • praticati mediante l’utilizzo di metodi ecologici
  • autorizzati dalla Regione sentito il parere ISPRA

Valutata l’inefficacia dei metodi ecologici, può essere autorizzato un piano di abbattimento il quale può essere realizzato:

  • dalle guardie venatorie provinciali, che possono avvalersi, coordinandoli, di proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il piano, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché da operatori selezionati e abilitati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica
  • dalle guardie forestali
  • dalle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio

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